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Notizie, Politica

Il legittimo impedimento nel codice di procedura penale italiano


Roma sede della corte costituzionaleProprio in questi giorni la corte costituzionale della Repubblica italiana, un organo con il compito di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali nelle leggi approvate dal parlamento, sta affrontando il dibattito sulla legittimità o meno del cosiddetto “legittimo impedimento” un provvedimento che esonerebbe le alte cariche dello stato (come i ministri e il presidente del consiglio) dall’obbligo di comparire in tribunale per rendere conto delle imputazioni pendenti sulla propria persona.

Questo decreto, approvato alla Camera dei deputati il 3 febbraio 2010 (con 316 voti a favore, 239 contrari e 40 astenuti), è stato più volte usato da componenti rilevanti della vita pubblica italiana per rinviare a tempo indeterminato il risolversi dei processi su di loro pendenti, sicuramente nella speranza del sopraggiungere di un annullamento per prescrizione a causa di un eccessivo decorso dei tempi processuali, volutamente e abilmente prolungati dagli stessi interessati.

In particolare la corte costituzionale questo giovedì (13 gennaio 2010) dovrà decidere se tale decreto sia o non sia in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che recita:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

 

In particolare il disegno di legge del 3 febbraio 2010 prevede una modifica parziale all’articolo 420 ter del codice di proceduara penale:

1. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta all’udienza e risulta che l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d’ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l’avviso all’imputato, a norma dell’articolo 419, comma 1.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 il giudice provvede quando appare probabile che l’assenza dell’imputato sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuitoo forza maggiore. Tale probabilità è liberamente valutata dal giudice e non puó formare oggetto di discussione successiva né motivo di impugnazione.
3. Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d’ufficio l’udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato.
4. In ogni caso la lettura dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l’assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Tale disposizione non si applica se l’imputato è assistito da due difensori e l’impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto o quando l’imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.

A tale articolo è stato aggiunto il comma 5-bis.

L’esercizio dell’attività parlamentare costituisce legittimo impedimento a comparire

Silvio Berlusconi che si sistema la giaccaTale provvedimento di fatto congela i numerosi processi pendenti sulla persona del presidente del consiglio Silvio Berlusconi. La legittimità o l’incostituzionalità di tale aggiunta verrà decisa a breve dalla corte costituzionale e nel secondo caso farebbe ripartire il “processo Mills“, il “processo Mediaset” e il “processo Mediatrade“. Naturalmente se Berlusconi dovesse essere ritenuto colpevole di corruzione di testimone, falso in bilancio, frode fiscale, appropiazione indebita, etc, dovrebbe andare in prigione come qualsiasi altro cittadino (vedi Art. 3, comma 1 della Costituzione) non potendo più ricoprire la carica di primo ministro.

Ma fino a nuovi sviluppi è aperta la voce alla vostra discussione…

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Discussione

2 pensieri su “Il legittimo impedimento nel codice di procedura penale italiano

  1. Un uomo di garbo si sarebbe già dimesso per rispetto di tutti i cittadini onesti, credo.

    Pubblicato da Eugenio | 12 gennaio 2011, 18:01

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